
18 Mar MANCATA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI DA PARTE DELL’ENTE PUBBLICO COMMITTENTE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE
In materia di appalti pubblici, nell’ipotesi in cui il soggetto appaltatore si renda inadempiente nei confronti di un proprio dipendente, ai sensi dell’art.1 comma 2 decr. Leg. vo 276/2003 e dell’art. 9 comma 1 decr. Leg. vo n. 76/2013, l’Ente Pubblico non risponde in solido con l’appaltatore. Ciò è quanto si legge nelle sentenze della Cassazione Civile nn. 20434/2016 e 20327/2013, conformemente adottate dal Tribunale di Taranto sezione Lavoro, in una sentenza del 3/03/2017, n. 830. La fattispecie attiene al caso di un dipendente di una società appaltatrice, incaricata dal Comune di Monteiasi (TA) a realizzare un centro socio sanitario, il quale aveva maturato un credito di lavoro, a fronte di un’attività lavorativa superiore a quella retribuita nei confronti del suo datore di lavoro. Ebbene, il lavoratore adiva Codesto Tribunale affinché si accertasse e dichiarasse il diritto dello stesso a percepire, in applicazione del combinato disposto dall’art. 1676 cc e dall’art. 29 comma II del D. Lgs. 276/2003, il pagamento della somma di quanto a lui spettante a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’azione esercitata ex art. 1676 cc, come ha chiaramente stabilito la giurisprudenza di legittimità, si fonda su quattro presupposti :
a) l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita un’attività diretta al compimento di un’opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.);
b) l’esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
c) l’esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell’appaltatore o datore di lavoro (art. 2099 e segg. c.c.); c) l’esistenza di un credito dell’appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell’opera o del servizio commissionatogli (art. 1657 c.c.).
Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l’esercizio di un’azione contro il committente, possano conseguire direttamente da quest’ultimo la minor somma fra quanto loro spetta in conseguenza del rapporto di lavoro e quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, in relazione al contratto d’appalto.
Il decreto legislativo n. 276 all’ Art. 29 comma 2 invocato testualmente recita: “ Il caso di appalti di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti”.
Il Giudice della Sezione Lavoro, del Tribunale di Taranto, argomentando sulla fattispecie, ribadiva invece che tale normativa non trova applicazione quando il committente è un ente pubblico. Tale eccezione, infatti, già prevista all’art. 1 comma 2 del decr. Leg.vo n. 276/2003, è stata richiamata dal decreto leg.vo n. 76/2013 all’ art.9.
Negli appalti pubblici, infatti, l’ente pubblico non risponde in solido con l’appaltatore, per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, impiegati nell’esecuzione delle opere pubbliche. La differenza tra il settore pubblico con quello privato si giustifica con l’esistenza di una serie di controlli, in caso di appalti pubblici, assenti negli appalti privati, nonché con la necessità di non esporre le pubbliche amministrazioni all’alea contabile.
Per tali motivi il Tribunale di Taranto rigettava la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del Comune convenuto, anche in considerazione del fatto che non era stato provato dal ricorrente, ex art. 2697c.c., l’esistenza di un debito del Comune committente nei confronti della società appaltatrice ex art. 1676 cc.
In questo giudizio il Comune è stato patrocinato dall’avv. Antonia Massafra.
Avv. Antonia Massafra
Titolare dello Studio legale “Massafra” (https://studiolegaleavvmassafra.it)
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